Il presidente della Regione Puglia ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020.
Sono consentite:
– le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna;
– l’esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
A beneficio di tutti si invia il testo completo dell’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA N. 211 del Registro
OGGETTO: Misure urgenti ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO i l decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l’emergenza con efficacia sino al 3 maggio 2020;
PRESO ATTO c he, dalla data di efficacia delle disposizioni del predetto decreto, cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020.
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della regione Puglia n.204 del 9 aprile 2020;
RITENUTO necessario e urgente garantire il rispetto delle disposizioni nazionali finalizzate al contenimento del contagio e, tra esse quelle inerenti:
a. la limitazione della circolazione delle persone, al di fuori dei casi ammessi;
b. il rispetto delle misure di quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
c. il rispetto del divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimore per le persone sottoposte alla misura della quarantena;
d. il rispetto del divieto di iniziative e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato;
e. il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento;
RITENUTO necessario e urgente, con riferimento all’intero territorio regionale – fermi restando gli effetti di eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi emanati nell’esercizio dei poteri di cui al TUEL limitatamente all’ambito territoriale comunale di riferimento – adottare in vista delle prossime festività misure per contenere il possibile innalzamento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e, pertanto, di dover limitare lo spostamento dei soggetti anche di fuori del comune di residenza o di domicilio e di dover limitare ogni forma di assembramento all’interno degli esercizi delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione anche ricompresi nei centri commerciali;
RITENUTA prevalente l’esigenza di immediata tutela della salute dal grave pregiudizio su rappresentato, mediante la chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione) domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020, consentendo solamente la vendita a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna;
RITENUTO di dover, comunque, assicurare le attività delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie;
RITENUTA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio regionale;
emana la seguente ORDINANZA
Con riferimento all’intero territorio regionale – fermi restando gli effetti di eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi emanati nell’esercizio dei poteri di cui al TUEL limitatamente all’ambito territoriale comunale di riferimento – è disposta la chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020, delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.
Sono consentite:
– le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna;
– l’esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni come per legge.
La presente ordinanza è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Sindaci.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.
Bari, addì 18 aprile 2020 Michele Emiliano
SAN SEVERO, 20 aprile 2020
l’Addetto Stampa
dott. Michele Princigallo