Attualità

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ANCHE ALL’APERTO OVE NON È POSSIBILE GARANTIRE LA DISTANZA DI SICUREZZA

Scritto da Peppe Nacci

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/ 2000 – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINE), ANCHE ALL’APERTO OVE NON È POSSIBILE GARANTIRE CONTINUATIVAMENTE IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA.

 IL SINDACO FRANCESCO MIGLIO vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020 che all’art. 1 comma 1 lett. a) dispone che “è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”; PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 con un incremento di casi positivi;

ORDINA

fino a nuove disposizioni, l’uso obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie (mascherina facciale di comunità, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche auto-prodotta, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera) anche all’aperto, nelle seguenti aree a maggiore vocazione aggregativa della città:

           parchi pubblici e villa comunale;

           ingresso e uscita dagli edifici scolastici;

           aree mercatali;

           aree di intrattenimento antistanti le attività di somministrazione di bevande e similari;

           attività commerciali;

e comunque in tutti i luoghi ove risulta più facile il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea e/o occasionale, ove non è possibile garantire continuativamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

È fatta eccezione per i minori al di sotto di 6 anni e per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina.

DISPONE

di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

           le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e dell’art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19;

SAN SEVERO, 30 settembre 2020

                                                                  l’Addetto Stampa

                                                                  dott. Michele Princigallo

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Peppe Nacci

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